L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Tale decisione automatizzata è permessa nel caso in cui sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento oppure sia consentita dalla legge che però deve precisare le misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato oppure ancora, se sia basata sul consenso esplicito della persona oggetto di tale decisione (l’interessato).
Se la decisione si basa su un contratto o sul consenso esplicito, il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, tra queste:
almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento,
di esprimere la propria opinione e
di contestare la decisione.
Le decisioni automatizzate non si possono basare sulle categorie particolari di dati personali a meno che non siano d’applicazione le eccezioni rappresentate dal consenso esplicito dell’interessato oppure un interesse pubblico rilevante stabilito da una norma nazionale o europea che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.